Proroga per l'autocertificazione dei rischi per le PMI

21/05/2012
Autore: Ing. Andrea Ravanelli

Proroga per l'autocertificazione dei rischi per le PMI

Proroga dell'autocertificazione  per le PMI


Il D.Lgs. 81/08 Art.29 c.5 ha permesso e tuttora permette ai Datori di lavoro delle aziende che occupano fino a 10 dipendenti di autocertificare la valutazione dei rischi, evitando loro la redazione del vero e proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). E' importante sottolineare, come già fatto in altri articoli precedenti, che "autocertificare la valutazione dei rischi" non significa "essere esenti dal valutarli", ma soltanto essere esenti dal riportarne la valutazione in un documento compiuto che prenda il nome di DVR. Questa facoltà vedeva il suo termine imminente di validità nel 30 Giugno 2012; dal 1 Luglio 2012 tutte le aziende, anche le più piccole, avrebbero dovuto adeguarsi con la redazione di un DVR.

Il Decreto Legge 57/2012 ha di recente proprogato tale termine al 31 Dicembre 2012.

Tale proroga è dipesa dall'assenza, ad oggi, delle cosiddette "procedure standardizzate", che la Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro avrebbe dovuto redigere e pubblicare. In assenza di queste linee di indirizzo per la valutazione dei rischi nelle PMI, il legislatore ha preferito prendere ancora qualche mese di tempo, concedendo una proroga all'obbligo di redazione del DVR.

Una nota importante: il termine del 31 Dicembre 2012 non è un termine assoluto. Qualora venissero pubblicate le suddette procedure standardizzate, le aziende avrebbero 3 mesi dal giorno di pubblicazione per adempiere all'obbligo di redazione del DVR secondo tali procedure. Se, ad esempio, il 1 Giugno venissero pubblicate tali procedure, il DVR andrebbe redatto non più entro il 31 Dicembre, bensì entro il terzo mese dalla pubblicazione (30 Settembre). Il termine del 31 Dicembre, salvo nuove, improbabili, proroghe, rimane il termine ultimo di redazione del DVR, anche qualora le procedure standardizzate siano pubblicate con un anticipo inferiore ai tre mesi rispetto a tale data.

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