Requisiti degli attestati dei corsi

13/12/2019
Autore: Ing. Andrea Ravanelli

Requisiti degli attestati dei corsi

Requisiti degli attestati dei corsi

Come noto, in base agli Accordi Stato Regioni 21/12/2011, i lavoratori, i preposti ed i dirigenti tutti devono seguire appositi corsi di formazione. Tali corsi hanno una durata e dei contenuti definiti dalla norma citata.

Spesso accade di dover valutare se un attestato di un lavoratore, di un preposto o di un dirigente, relativo ad un corso di formazione seguito nel passato, sia da ritenersi conforme e coerente alla normativa.

In questi casi, oltre alla sostanza, la forma assume un carattere molto importante. Infatti i requisiti che gli attestati devono avere, anche in termini formali, sono stabiliti all'interno degli Accordi Stato Regioni 21/12/2011. Pertanto, in assenza di tali requisiti, anche se il corso avesse avuto tutte le caratteristiche della normativa, chi deve valutare la validità della formazione deve anche valutare la bontà dell'attestato.

Non di rado, corsi eseguiti da 2-3 anni non possono essere ritenuti validi (e quindi devono essere nuovamente svolti) a causa di una attestato che potrebbe destare problemi in caso di infortunio o di visita ispettiva.

Di seguito si riportano, estratti dalla legge, i requisiti a livello nazionale che gli attestati devono possedere:

- indicazione del soggetto organizzatore del corso

- normativa di riferimento

- dati anagrafici e profilo professionale del corsista

- specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato (l'indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti)

- peridoo di svolgimento del corso

- firma del soggetto organizzatore del corso.

Ricordiamo infine che, almeno in Regione Lombardia (in base alla Circolare della D.G. Sanità del 17/09/2012, n.7), gli attestati devono recare un numero progressivo che identifichi univocamente ogni singolo attestato. 

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