Responsabilità penale e somministrazione dei vaccini


Autore: Dott. Paolo Aceti

Responsabilità penale e somministrazione dei vaccini

Il decreto legge 1 Aprile 2021 fra le altre cose recita testualmente : Responsabilita' penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilita' e' esclusa quando l'uso del vaccino e' conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorita' e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attivita' di vaccinazione.

A mio modo di vedere l’aver introdotto l’esonero di responsabilità se non per colpa grave non sposta sostanzialmente quanto il codice penale precedentemente stabilito.

Viene in pratica riaffermato il concetto di responsabilità penale solo in caso di colpa grave ma in fondo non sposta il problema; anche precedentemente il medico o il sanitario che somministrava il vaccino poteva essere perseguito unicamente se aveva commesso errori evidenti nello svolgimento della propria attività professionale.

In sintesi, anche in passato se veniva inoculato un vaccino seguendo le regole il sanitario non sarebbe stato considerato responsabile, la nuova normativa  ribadisce tale concetto e  restringe ulteriormente il campo delle responsabilità ai soli casi di colpa grave.

Quindi cosa è cambiato? In pratica nulla, questo decreto pare essere unicamente un tranquillante per tutti quei sanitari (medici del lavoro compresi) che in futuro verranno coinvolti nella campagna vaccinale di massa.

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