Rischio biologico – Nuove modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 (febbraio 2022)

17/02/2022
Autore: Dott. Paolo Aceti

Rischio biologico – Nuove modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 (febbraio 2022)

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
e
il Ministro della Salute
di concerto con il
il Ministro dello Sviluppo Economico
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO, in particolare, l’articolo 306, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008, il
quale dispone che: “Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la commissione consultiva permanente di
cui all'articolo 6, si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro dell'Unione europea per le parti in cui le stesse modificano modalità esecutive e
caratteristiche di ordine tecnico previste dagli allegati al presente decreto, nonché da altre direttive
già recepite nell'ordinamento nazionale.”;
VISTA la direttiva n. 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000,
relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici
durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE);
VISTA la direttiva n. 2019/1833/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica gli allegati
I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
gli adattamenti di ordine strettamente tecnico;
VISTA la direttiva n. 2020/739/UE della Commissione del 3 giugno 2020, che modifica l’allegato III
della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare
malattie infettive nell’uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833;
RILEVATO che gli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE corrispondono rispettivamente agli
allegati XLIV, XLVI, XLVII e XLVIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
e
il Ministro della Salute
di concerto con il
il Ministro dello Sviluppo Economico
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 2020, n. 159, e in particolare l’articolo 4 che ha aggiornato l’allegato XLVI del decreto
legislativo n. 81 del 2008 in recepimento di quanto previsto dall’articolo 1 della direttiva
2020/739/UE ed inserendo nello stesso le previsioni riferite al SARS-CoV-2;
VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176, e in particolare l’articolo 13 sexiesdecies, che ha sostituito gli allegati XLVII e
XLVIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
TENUTO CONTO che in occasione del recepimento della direttiva 2020/739/UE si è proceduto,
mediante la sostituzione degli allegati XLVII e XLVIII del decreto legislativo n. 81 del 2008, ad un
recepimento integrale degli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE, come richiesto dalla direttiva
2019/1833 e al di là delle indicazioni strettamente riferite al SARS-CoV-2 e di quanto imposto dalla
direttiva 2020/739/UE, cosicché la direttiva 2019/1833/UE è stata già parzialmente recepita in
occasione del recepimento della direttiva 2020/739/UE;
CONSIDERATO che per il puntuale ed integrale recepimento della direttiva 2019/1833/UE occorre
modificare ulteriormente l’allegato XLIV e l’allegato XLVI del decreto legislativo n. 81 del 2008, al
fine di rendere gli stessi conformi al contenuto stabilito dal legislatore europeo;
CONSIDERATO che la direttiva 2000/54/CE, per espressa previsione contenuta all’articolo 1,
paragrafo 1, “fissa le prescrizioni minime particolari in questo settore”, con la possibilità di introdurre
previsioni di maggior tutela quali quelle previste al punto 6 dell’allegato XLIV e ai punti 2 e 7
dell’allegato XLVI;
CONSIDERATO che si rende altresì necessario correggere un riferimento in corrispondenza del
punto 4 della tabella contenuta nell’allegato XLVII del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008,
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
e
il Ministro della Salute
di concerto con il
il Ministro dello Sviluppo Economico
derivante da una imprecisione che si è riscontrata presente nella sola traduzione italiana del testo
di direttiva a suo tempo puntualmente recepita;
SENTITA la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo
6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in data 15 novembre 2021
DECRETANO
Art. 1
(Modifiche agli allegati XLIV, XLVI e XLVII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. Gli allegati XLIV, XLVI e XLVII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni
sono sostituiti dagli allegati I, II e III del presente decreto.
2. Dall’applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, è pubblicato sul sito internet
istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo www.lavoro.gov.it - sezione
pubblicità legale e ne viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, data di apposizione dell’ultima firma digitale
Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Il Ministro della salute Il Ministro dello sviluppo
economico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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