L’acronimo RLS sta diventando sempre più conosciuto all’interno degli ambienti di lavoro, soprattutto grazie alla maggior consapevolezza che stanno acquisendo i lavoratori, in seguito all’entrata in vigore del D.lgs 81/08.
Il suo significato è decisamente esplicativo, in quanto indica una posizione di rappresentanza e non un di responsabilità. Questo non significa però che non sia una figura importante; il suo scopo è infatti quello di rappresentare i lavoratori per ciò che concerne i temi afferenti alla Salute e Sicurezza sul lavoro. Ma chi lo nomina? E’ sempre obbligatorio?
“In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.” (Art.47, c.2, D. Lgs 81/08). L’individuazione di tale figura non viene fatta tramite vera e propria nomina, in quanto egli viene eletto direttamente dai lavoratori, nell’ambito dele rappresentanze sindacali nelle aziende con più di 15 lavoratori (Art. 47, c.4, D.lgs 81/08), oppure internamente o a livello territoriale nelle aziende con meno di 15 lavoratori.
Esiste un percorso formativo dedicato a questa figura? La risposta ovviamente è sì; ogni RLS interno è tenuto a frequentare un corso di formazione, della durata di 32 ore.
Come per la maggior parte dei percorsi formativi afferenti al D.lgs 81/08, una volta superato lo “scoglio” della prima formazione, sono previsti step di aggiornamento periodici, che differiscono, per durata, in base alla numerosità dei lavoratori presenti in azienda: 4 ore per RLS di aziende con meno di 50 lavoratori e 8 ore per le aziende con più di 50 lavoratori. L’obbligo di aggiornamento è specificato dalla normativa solo per le aziende con oltre 15 dipendenti ed ha una periodicità annuale.
Si consiglia comunque di prevedere un aggiornamento periodico anche per le aziende che non rispettano il requisito di numerosità.
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