Soluzioni professionali per il Dlgs 81/2008 (ex legge 626)
RLS: l'importanza di avere un Rappresentante dei Lavoratori
05/12/2023
Autore: Dott. Paolo Aceti
RLS: l'importanza del ruolo nell'organigramma aziendale
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è un ruolo chiave all'interno di ogni organizzazione aziendale, sia essa pubblica o privata.
Il RLS viene eletto dai lavoratori, senza che vi sia alcuna interferenza nella sua designazione da parte del Datore di Lavoro. Quest'ultimo ha il solo compito di informare i propri lavoratori della facoltà di eleggere un RLS, ma non può in alcun modo indirizzare le candidature o l'elezione dello stesso.
Una volta eletto, il RLS svolge un ruolo fondamentale di raccordo tra i lavoratori ed il Datore di Lavoro, garantendo che le osservazioni, le segnalazioni, gli spunti e le necessità dei lavoratori (sempre in tema di sicurezza sul lavoro) vengano riportate alla dirigenza.
Dall'elezione del RLS discendono due compiti per il Datore di Lavoro:
la dichiarazione all'INAIL, per via telematica, del nominativo del RLS (da svolgere una tantum);
Il RLS, una volta eletto e formato, deve adempiere alle proprie "attribuzioni" come stabilito nell'Art.50 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose86, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37; h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.