Smart working: sui fragili decide il datore di lavoro

13/03/2024
Autore: Dott. Paolo Aceti

Smart working: sui fragili decide il datore di lavoro

Alla scadenza del termine dello smart working  il datore di lavoro ha comunicato alla dipendente  che in un contesto lavorativo mutato, avrebbe dovuto lavorare tre giorni in presenza e due da remoto.

La dipendente ha contestato tale decisione invocando la norma introdotta durante la pandemia dato che lei aveva svolto attività da remoto integralmente  negli ultimi tre anni

Il datore di lavoro ha sostenuto in primo luogo l'inammissibilità del sindacato giudiziale sulle proprie scelte organizzative e giustificava la richiesta della lavoratrice in presenza sulla base dell'aumento esponenziale del lavoro in azienda e parte delle mansioni lavorative dovevano essere svolte in presenza 

Il tribunale ha rigettato l'istanza della lavoratrice riconosciuto ai fragili in base all'articolo 90 comma 1    subordinando espressamente alle caratteristiche della prestazione. Compatibilità in cui la valutazione da parte del datore di lavoro è in ogni caso soggetta al sindacato giudiziale, anche sotto il profilo del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto

Il tribunale ha riconosciuto fondamento alle necessità organizzative dell'azienda che hanno portato il datore di lavoro  a rivedere la precedente  determinazione 

Lo smart working  può essere modulato sul fatto che una parte del lavoro dell'azienda  debba svolgersi in presenza.       

La conseguenza resa evidente di questa sentenza è che non il medico competente  a poter decidere il merito alla permanenza  in smart working  ma il datore di lavoro sulla base del contesto organizzativo aziendale       

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