La dipendente ha contestato tale decisione invocando la norma introdotta durante la pandemia dato che lei aveva svolto attività da remoto integralmente negli ultimi tre anni
Il datore di lavoro ha sostenuto in primo luogo l'inammissibilità del sindacato giudiziale sulle proprie scelte organizzative e giustificava la richiesta della lavoratrice in presenza sulla base dell'aumento esponenziale del lavoro in azienda e parte delle mansioni lavorative dovevano essere svolte in presenza
Il tribunale ha rigettato l'istanza della lavoratrice riconosciuto ai fragili in base all'articolo 90 comma 1 subordinando espressamente alle caratteristiche della prestazione. Compatibilità in cui la valutazione da parte del datore di lavoro è in ogni caso soggetta al sindacato giudiziale, anche sotto il profilo del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto
Il tribunale ha riconosciuto fondamento alle necessità organizzative dell'azienda che hanno portato il datore di lavoro a rivedere la precedente determinazione
Lo smart working può essere modulato sul fatto che una parte del lavoro dell'azienda debba svolgersi in presenza.
La conseguenza resa evidente di questa sentenza è che non il medico competente a poter decidere il merito alla permanenza in smart working ma il datore di lavoro sulla base del contesto organizzativo aziendale
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