Sostanze stupefacenti sul lavoro: quali gli accertamenti necessari.


Autore: Dott. Paolo Aceti

Sostanze stupefacenti sul lavoro: quali gli accertamenti necessari.

Gli accertamenti si possono dividere in accertamenti di primo livello, affidati al medico competente, e gli accertamenti di secondo livello, affidati a servizi sanitari territorialmente competenti.

Gli accertamenti preventivi di screening (Accordo 2007, Art. 4). Tali accertamenti “vengono espletati dal mc  (su richiesta del datore di lavoro) prima di adibire il lavoratore ad una mansione e successivamente con cadenza periodica, e mirano a verificare l’assenza di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope. Qualora il riscontro dei test sia positivo – oltre alla dichiarazione di inidoneità alla mansione – seguirà l’invio del lavoratore ai servizi sanitari competenti per l’accertamento di eventuali stati di tossicodipendenza (ai quali conseguirà la possibile sottoposizione del lavoratore a percorsi di recupero).

 

Seguono poi (Art. 5 dell’accordo del 2007) gli accertamenti sanitari di diagnosi di tossicodipendenza o di primo livello . In questo caso, “il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori coinvolti nelle mansioni considerate dall’accordo, vengano sottoposti – a cura del medico competente   – agli accertamenti sanitari, con periodicità solitamente annuale. Nell’espletamento di tali esami (la cui organizzazione e tempistica è da stabilirsi in accordo tra medico e datore di lavoro), qualora il medico competente ne ravvisi la necessità, invierà il lavoratore ai Ser.T. per lo svolgimento di ulteriori accertamenti (accertamenti di secondo livello)”.

 

Vi è una terza categoria gli accertamenti a seguito di incidente, così definiti dall’accordo del 2008: ‘il lavoratore, in caso di ragionevole dubbio, deve essere sottoposto, dal medico competente nei casi in cui è previsto, ad accertamento di idoneità alla mansione successivamente ad un incidente avvenuto alla guida di veicoli o mezzi a motore durante il lavoro, per escludere l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope’. Anche qui è presente il termine “ragionevole dubbio”, “portando con sé l’interrogativo se questo debba intendersi nei medesimi (vaghi) termini degli accertamenti precedentemente esaminati”.

 

Infine ci sono gli accertamenti di follow up (monitoraggio cautelativo) che rappresentano “l’epilogo di un percorso che ha visto il lavoratore positivo a un accertamento sull’assunzione di sostanze stupefacenti. Prima di poter essere adibito nuovamente alla mansione a rischio dovrà essere controllato a intervalli regolari dal momento della sospensione, in modo tale da attestare la permanenza dello status di ‘non assuntore’”.

E il corollario logico “è la sottoposizione del lavoratore al momento del rientro al lavoro e della ripresa della mansione a rischio ad accertamento idoneativo finalizzato ad attestare il medesimo stato testé menzionato. A sua volta, il medico competente potrà – a scopo cautelativo – decidere se applicare nei successivi ulteriori 6 mesi una osservazione con eventuali accertamenti caratterizzati da una maggior frequenza rispetto a quelli standard”.

 

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