Vaccinazioni covid 19 : trattamento dei dati e ruolo del medico competente

17/03/2022
Autore: Dott. Paolo Aceti

Vaccinazioni covid 19 : trattamento dei dati e ruolo del medico competente

 

In seguito a quanto pubblicato in data 17 febbraio 2021 dal Garante della Privacy in tema di trattamento di dati personali e vaccinazione anti-COVID19, la "Commissione Permanente Medici della Sanità" e la "Commissione Permanente sull'Attività Professionale dei Medici Competenti" hanno predisposto un documento ad interim contenente indicazioni per i medici competenti "Vaccinazione anti-COVID19: trattamento dei dati e ruolo del medico competente:

"‍In data 17 febbraio 2021 il Garante della Privacy si è espresso in tema di trattamento di dati personali e vaccinazione anti-COVID19, esprimendo le seguenti indicazioni: In base al quadro normativo vigente il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o per il tramite del medico compente, i nominativi del personale vaccinato o copia delle certificazioni vaccinali. Il datore di lavoro può acquisire i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico competente, in occasione delle visite previste dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08. Il Garante ha chiarito inoltre che, in attesa di un intervento del legislatore nazionale che eventualmente imponga la vaccinazione anti Covid19 quale condizione per lo svolgimento di determinate mansioni, nei casi di esposizione diretta ad "agenti biologici" durante il lavoro, come nel contesto sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle "misure speciali di protezione" previste per tali ambienti lavorativi (art. 279 del D.Lgs. n. 81/08). In tale quadro solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all'efficacia e all'affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell'idoneità alla mansione specifica. Il datore di lavoro dovrà limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del D.Lgs. 81/08).

 

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