L'articolo di riferimento della normativa è l'articolo 41 del dgls 81/08 che recita testualmente : visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Detto questo che la legge chiarisce che unicamente facoltà del lavoratore il richiedere la visita la stessa normativa attribuisce altresì al medico la facoltà di poter decidere se effettuare la visita al di fuori delle naturali scadenze delle visite stesse .
Ma cosa significa questo?
Semplicemente che il legislatore ha stabilito che il medico sia l'unico giudice delle richieste del lavoratore; a mio modo di vedere il senso di questo sta nel fatto che in alternativa il medico sarebbe stato costretto ad effettuare ogni visita per ogni richiesta del lavoratore magari non attinente all'attività e al rischio lavorativo.
Ma il datore di lavoro può fare la stessa cosa?
Assolutamente no , il datore di lavoro non può richiedere alcuna visita può solo entro trenta giorni dall'avvenuta visita, se ritiene ci siano
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