L'art. 41, al comma 2, lettera c) prevede che la sorveglianza sanitaria comprenda la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Ma come comportarsi per stabilire se la richiesta del lavoratore è legittima o meno?
Soprattutto nelle aziende più grandi, dove non è detto che il medico competente abbia voglia di dare il proprio cellulare al lavoratore per farsi motivare la richiesta, la scelta potrebbe essere quella di farsi inviare prima dal lavoratore stesso la documentazione della richiesta (cartella clinica esami ect)be poi decidere se in qualche modo la richiesta del lavoratore è realmente correlata ai rischi per la salute o è l’attività lavorativa che è causa di un peggioramento della salute e decidere con la dovuta calma se effettuare la visita o respingerla
Questa prassi usata praticamente da tutti i nostri medici competenti ha l’enorme vantaggio di evitare estenuanti contenziosi verbali con il lavoratore e evita inutili accessi nell’azienda per visite non dovute.
Ricordiamo che la visita straordinaria può essere richiesta solo dal lavoratore e mai dal datore di lavoro
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